Pubblicato in G.U. n. 196 del 24/08/2005

*IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI*


Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259,
concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio
della attivita' radioamatoriale. (GU n. 196 del 24-8-2005)


IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo
III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»;
Visto, altresi', l'art. 163 del menzionato codice delle
comunicazioni elettroniche;
Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle
radiocomunicazioni che conferisce la facolta' alle amministrazioni
degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorieta' della
capacita' in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti
radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6
febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a
Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5,
menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di
comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta
raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare
l'obbligatorieta' della capacita' nelle trasmissioni radio del codice
Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle
comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle
comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche,
fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;
Decreta:
Art. 1.
Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle
premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono
unificate nell'unica patente di classe A.
Art. 2.
Esami
1. In conformita' di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R
61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A
consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte
prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al
codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
Art. 3.
Nominativo
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in
possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui
all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilita' per i
titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente
organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del
nominativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi